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Novembre 2011

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE, 25/11/2011 N. 320 SU ILLEGITTIMITÀ DI ALCUNE NORME SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sono costituzionalmente illegittimi i commi 2 e 4 dell'art. 49 della l. R.Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introdotti dall'art. 1, c.1, lett. t), della l. R. Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, c. 186-bis, della l. 23 dicembre 2009, n. 191", nella parte in cui prevedono che gli enti locali possano costituire una società patrimoniale d'ambito mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d'àmbito, in quanto contrastano con il principio statale della proprietà pubblica delle reti.


Approfondimenti: http://www.dirittodeiservizipubblici.it/

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